Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche

OSSERVAZIONI SULL’A.C. 799 e abb.

Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche

testo predisposto da Marco Calgaro unitamente agli altri componenti parlamentari di API

OSSERVAZIONI SULL’A.C. 799 e abb.

Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche  

Contenuto                              

La proposta di legge in esame detta norme in materia di governo delle attività cliniche al fine di garantire maggiore efficienza e funzionalità del Servizio sanitario nazionale.  

Principi fondamentali            

La norma dispone che il governo delle attività cliniche delle aziende sanitarie locali od ospedaliere, degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di diritto pubblico, delle aziende ospedaliere universitarie, sia disciplinato dalle Regioni, che individuano le modalità organizzative più adeguate per soddisfare il carico integrale dei bisogni socio-sanitari e sia, inoltre,  attuato con l’intervento del Collegio di direzione. Dal canto loro, le strutture sanitarie dovranno fornire le relative prestazioni osservando determinati standard di qualità per quanto riguarda la sicurezza, la prevenzione dei rischi, la tutela della privacy e la corretta informazione dei pazienti. Al riguardo, come osservato dal servizio bilancio della Camera, sorgono dubbi sulla possibilità che le disposizioni in esame possano comportare ripercussioni finanziarie sulle regioni per quanto riguarda i bisogni socio-sanitari e i compiti organizzativi ad esse attribuiti. 

 Funzioni del Collegio didirezione                                

L’articolo 2, modificando la precedente disciplina dettata dal d.lgs. n. 502/1992, fa rientrare tra gli organi aziendali anche il Collegio di direzione, oltre al direttore generale e al collegio sindacale. In questo modo il Collegio di direzione coadiuva il direttore generale nello svolgimento di specifiche attività già previste dal decreto sopracitato. In particolare, il Collegio concorre alla pianificazione strategica degli aspetti gestionali ed organizzativi; alla definizione delle linee fondamentali per l’attività diagnostico-terapeutica; alla definizione di indici di performance; alla valutazione interna dei risultati raggiunti rispetto agli obiettivi fissati; alla valutazione e programmazione di attività tecnico-sanitarie. Sul punto, il servizio studi ritiene opportuno acquisire maggiori informazioni dal Governo, per quanto riguarda gli oneri aggiuntivi che potrebbero derivare dalla diversa qualificazione del Collegio di direzione, dati i nuovi compiti che la norma gli attribuisce e data la sua collocazione tra gli organi di vertice delle ASL.  

Direttore socio-sanitario       

L’articolo 2 bis prevede che nelle regioni in cui è istituita la figura del direttore socio-sanitario o dei servizi sociali, come componente della direzione generale per il coordinamento delle attività socio-sanitarie, si applica la disciplina prevista per il direttore sanitario e per il direttore amministrativo. Non è chiaro se tali disposizioni possano produrre effetti finanziari, con particolare riferimento all’applicazione del trattamento economico previsto per il direttore sanitario ed amministrativo.  

Trattamento economico         

L’articolo 3, comma 1, alla lettera f), individua direttamente i criteri per la determinazione del trattamento economico del direttore generale, del direttore sanitario e di quello amministrativo. Anche in questo caso appaiono opportuni specifici chiarimenti da parte del Governo sugli effetti finanziari della norma. In particolare, per quanto riguarda il trattamento economico del direttore generale, rispetto alla attuale disciplina, la norma non contempla limiti specifici all’interno dei quali il trattamento possa essere aumentato. L’assenza di questi limiti si ripercuote anche sui limiti massimi del trattamento economico previsto per il direttore sanitario e quello amministrativo, dal momento che, questi, derivano da una percentuale del trattamento del direttore generale. Si sottolinea che tale percentuale passa, con la nuova norma, dall’80% all’85% e che si calcola tenendo conto del trattamento complessivo del direttore generale e non più del solo trattamento economico di base. A fronte di tali presumibili maggiori oneri, tuttavia, vi sarebbe un risparmio derivante dalla soppressione dei trattamenti integrativi per la partecipazione ad attività formative e di studio.  

Incarichi                                

L’articolo 5 detta modalità differenti per l’attribuzione degli incarichi da parte del direttore generale, eliminando il richiamo al vincolo finanziario e al limite strutturale previsti dall’attuale disciplina. L’eliminazione di tali vincoli, sebbene la norma preveda espressamente un obbligo di invarianza finanziaria, fa sorgere dubbi sui possibili effetti finanziari che potrebbero derivarne.  

Accesso al pensionamento     

L’articolo 9 prevede per i dirigenti medici e sanitari del SSN, il collocamento a riposo al raggiungimento dei 67 anni di età, elevabili fino a 70 a richiesta dell’interessato e previa valutazione del Collegio di direzione; la cessazione dalle sole attività assistenziali per i professori universitari che potranno continuare a svolgere attività di ricerca; l’estensione a tutti i dirigenti medici, veterinari e sanitari della esenzione del collocamento a riposo al raggiungimento di 40 anni di età contributiva, ora previsto solo per i dirigenti medici responsabili di struttura complessa. Si osserva che, con riferimento ad una norma di contenuto analogo a quello previsto dalla disposizione in esame (art. 22 dell’AC 1441 quater D), il Governo ha affermato che l’aumento dell’età pensionabile dei dirigenti medici può provocare effetti negativi a carico del SSN. Per quanto riguarda i professori universitari, appare opportuno capire se da tale disciplina possano derivare effetti finanziari non previsti al settore universitario. 

Libera professioneintramuraria                          

L’articolo 10 rinvia alle regioni la disciplina dell’attività libero professionale dei dirigenti medici e sanitari del SSN nel rispetto di alcuni principi quali: l’unicità del rapporto di lavoro e la sua incompatibilità con ogni altro rapporto di lavoro dipendente pubblico o privato; la compatibilità con il rapporto di impiego e l’esercizio dell’attività libero professionale espletata fuori dall’orario di lavoro, all’interno o all’esterno delle strutture sanitarie; la possibilità di svolgere tale attività con diverse modalità. Si sottolinea la necessità di verificare se dalla disposizione in esame possano derivare effetti a carico delle aziende sanitarie, soprattutto quelle facenti parte di regioni impegnate nelle operazioni di rientro del deficit.  

Operatori sanitari nonMedici                                  

L’articolo 11 sancisce il diritto per gli operatori sanitari non medici dipendenti a tempo indeterminato del SSN, di esercitare attività libero professionale al di fuori dell’orario di servizio, senza nuovi o maggiori oneri, purché non vi sia conflitto di interessi con le attività istituzionali. Anche su tale aspetto il servizio studi sottolinea l’opportunità di verificare l’effettività dell’obbligo di invarianza finanziaria previsto dalla legge in esame.  

Tecnologie sanitarie              

 La programmazione e gestione delle tecnologie sanitarie è rimessa alle Regioni, al fine di garantirne un uso sicuro ed efficiente. Manca al riguardo la clausola di neutralità finanziaria.

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